Art. 2.
(Efficacia delle agevolazioni).

      1. Le disposizioni degli articoli 17, 21-bis e 77 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come da ultimo modificati e introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applicano a decorrere dal

 

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periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge.